(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 217)
                              Art. 217. 
 
  Salvo quanto dispone l'articolo 49 della presente legge, sono opere
ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del
competente ufficio del Genio  civile  e  sotto  la  osservanza  delle
condizioni dal medesimo imposte: 
 
a) la conversione delle chiuse temporanee  di  derivazioni  di  acque
   pubbliche   in   chiuse   permanenti,   quantunque   instabili   e
   l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione; 
 
b) le variazioni della posizione, struttura  e  dimensioni  solite  a
praticarsi nelle chiuse instabili; 
 
  c) gli scavamenti nei ghiareti dei  fiumi  e  torrenti  per  canali
d'invito  alle  derivazioni,  eccettuati  quelli  che   per   invalsa
consuetudine   si    praticano    senza    permesso    dell'autorita'
amministrativa; 
 
d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di
derivazioni in chiuse stabili; 
 
  e) le variazioni nella forma e nella posizione cosi'  delle  bocche
di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente
ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle  altre
opere di stabile  struttura  che  servono  alle  derivazioni  d'acque
pubbliche od all'esercizio dei molini od altri  opifici  su  di  esse
stabiliti; 
 
  f) la ricostruzione, ancorche'  senza  variazioni  di  posizione  e
forma, delle chiuse stabili ed incili  delle  derivazioni,  di  botti
sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle
acque pubbliche; 
 
  g) le nuove costruzioni nell'alveo  dei  pubblici  corsi  e  bacini
d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti
sotterranee, nonche' le innovazioni  intorno  alle  opere  di  questo
genere gia' esistenti; 
 
h) le opere alle  sponde  dei  pubblici  corsi  d'acqua  che  possono
   alterare o modificare le  condizioni  delle  derivazioni  o  della
   restituzione delle acque derivate.