(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 218)
                              Art. 218. 
 
  L'approvazione  dei  progetti  di  acquedotti  comunali   a   scopo
potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi  e  contributi
negli interessi equivale a dichiarazione  di  pubblica  utilita'  nei
riguardi delle espropriazioni. 
 
  I contributi nelle spese per  costruzione  di  acquedotti  a  scopo
potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono
disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano. 
 
  Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da
alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione
dell'acqua a norma della presente legge. 
 
  Quando il contributo  o  concorso  sia  richiesto  unitamente  alla
concessione dell'acqua pubblica, l'esame della domanda di  contributo
o  concorso  viene  fatto  durante  l'istruttoria  della  domanda  di
concessione.