(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 219)
                              Art. 219. 
 
  Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove  non
sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da  lire  cento  a
lire cinquemila. 
 
  La stessa pena potra' essere  comminata  per  la  violazione  delle
norme del regolamento per l'esecuzione di questa legge.