Art. 220. I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto e' disposto all'art. 223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai funzionari del Genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato, nonche' dagli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del codice di procedura penale. I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222.