(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 220)
                              Art. 220. 
 
  I verbali di accertamento delle contravvenzioni  alle  norme  della
presente legge, salvo quanto e' disposto all'art. 223, possono essere
formati,  oltre  che  dagli  organi  di  polizia   giudiziaria,   dai
funzionari del Genio civile, dagli ufficiali e  guardiani  idraulici,
da quelli delle bonifiche che si  eseguono  per  conto  dello  Stato,
nonche' dagli agenti giurati delle pubbliche  amministrazioni  e  dei
comuni, osservate le norme del codice di procedura penale. 
 
  I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'Ufficio  del
Genio civile agli effetti delle disposizioni  degli  articoli  221  e
222.