(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 221)
                              Art. 221. 
 
  Per  le  contravvenzioni  alle  norme  della  presente  legge,  che
alterano  lo  stato  delle  cose,  e'  riservato  all'ingegnere  capo
dell'ufficio del Genio civile la facolta' di ordinare la riduzione al
primitivo stato, dopo  di  aver  riconosciuta  la  regolarita'  della
denuncia. 
 
  Nei casi di urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire immediatamente di
ufficio i lavori per il ripristino. 
 
  Sentito poi  il  trasgressore,  eventualmente  anche  a  mezzo  del
podesta' o di un ufficiale di polizia giudiziaria,  l'ingegnere  capo
provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese  degli
atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria  la  nota  e
facendone riscuotere l'importo con le norme e le forme stabilite  per
la esazione delle imposte dirette.