Art. 222. Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena dell'ammenda, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione all'autorita' giudiziaria, puo' ammettere il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la somma che sara' da lui determinata entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di contravvenzione e' inviato all'autorita' giudiziaria per il procedimento penale.