(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 222)
                              Art. 222. 
 
  Per le violazioni alle norme della presente  legge  punite  con  la
pena dell'ammenda, l'ingegnere capo dell'ufficio  del  Genio  civile,
prima di trasmettere  il  verbale  di  contravvenzione  all'autorita'
giudiziaria, puo' ammettere il trasgressore a  pagare,  a  titolo  di
oblazione, la somma che sara' da lui determinata entro i  limiti  del
minimo e del massimo della pena stabilita,  prescrivendo  il  termine
entro il quale il pagamento deve essere effettuato. 
 
  Trascorso inutilmente tale termine, il verbale  di  contravvenzione
e' inviato all'autorita' giudiziaria per il procedimento penale.