(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 223)
                              Art. 223. 
 
  Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 5 della presente
legge sono accertate dall'intendente di finanza o da  un  funzionario
da lui delegato. 
 
  Sono  applicabili  le  disposizioni  dell'articolo  222  sostituito
all'ingegnere capo del Genio civile  l'intendente  di  finanza  o  il
funzionario da lui delegato.