(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 225)
                              Art. 225. 
 
  Per le spese  generali  di  controllo  tanto  delle  derivazioni  e
utilizzazioni  di  acque  pubbliche  quanto  della   trasmissione   e
distribuzione  dell'energia  elettrica,  gli   utenti   delle   acque
pubbliche e gli esercenti degli impianti  e  delle  linee  elettriche
sono tenuti ad effettuare appositi versamenti nella misura  stabilita
dal Ministro dei lavori pubblici, in base al fabbisogno  dei  servizi
di vigilanza e controllo ed in proporzione alla importanza  economica
delle singole aziende. Tali versamenti sono effettuati  in  Tesoreria
con imputazione ad uno speciale capitolo da  istituire  nel  bilancio
dell'entrata. 
 
  Per far fronte alle spese  di  cui  al  primo  comma  del  presente
articolo sara' istituito apposito capitolo nello stato di  previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici.