Art. 226. E' conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli articoli 1 a 8 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, e a norma dei Regi decreti 17 settembre 1925, n. 1852 e 15 aprile 1928, n. 854: a) ai concessionari di impianti elettrici che gia' godono dei predetti benefici; b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purche' questi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in istato di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano entro il 31 dicembre 1928 presentato istanza in doppio originale al Ministro dei lavori pubblici, fornendo la prova dell'avanzamento dei lavori; c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purche' questi si siano trovati in pieno svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 istanza in doppio originale al Ministro dei lavori pubblici, in cui sia data la prova dello stato dei lavori. Il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazioni, decide insindacabilmente, sentito il Consiglio Superiore. La mancata presentazione dell'istanza, nei termini prescritti importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che occorra apposita pronuncia. Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa dalla Amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del decreto 15 aprile 1928, n. 854, per ragioni di interesse pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche se siano ultimati dopo il 1931.