(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 226)
                              Art. 226. 
 
  E' conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli articoli 1  a
8 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, e a norma dei Regi  decreti
17 settembre 1925, n. 1852 e 15 aprile 1928, n. 854: 
 
  a) ai concessionari di  impianti  elettrici  che  gia'  godono  dei
predetti benefici; 
 
  b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire  i
lavori, purche' questi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1928
o alla stessa data si siano trovati in istato di avanzata costruzione
e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931  e  gli  interessati
abbiano entro il  31  dicembre  1928  presentato  istanza  in  doppio
originale  al  Ministro  dei  lavori  pubblici,  fornendo  la   prova
dell'avanzamento dei lavori; 
 
  c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire  i
lavori, purche' questi si siano trovati in pieno  svolgimento  al  30
giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31 dicembre  1931  e  gli
interessati abbiano presentato entro il 30 maggio  1928  e  rinnovato
entro il 30 novembre 1931 istanza in doppio originale al Ministro dei
lavori pubblici, in cui sia data la prova dello stato dei lavori. 
 
  Il Ministro dei lavori pubblici, in caso di  contestazioni,  decide
insindacabilmente,  sentito  il  Consiglio  Superiore.   La   mancata
presentazione  dell'istanza,  nei  termini  prescritti   importa   la
decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza  che  occorra  apposita
pronuncia. 
 
  Gli  impianti,  la  cui  esecuzione   sia   stata   sospesa   dalla
Amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del  decreto  15
aprile 1928, n. 854,  per  ragioni  di  interesse  pubblico,  possono
beneficiare della sovvenzione anche se siano ultimati dopo il 1931.