(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 228)
                              Art. 228. 
 
  Il diritto alla sovvenzione di  cui  agli  articoli  precedenti  e'
conservato per gli impianti  idroelettrici  la  cui  costruzione  sia
connessa  con  opere  irrigue  di  prevalente   necessita'   per   la
trasformazione  agraria  di  una  o  piu'  provincie  o   con   altre
applicazioni agricole, e che alla data della entrata in vigore  della
presente  legge  risultino  concessi  o  autorizzati  ma  non  ancora
ultimati. 
 
  I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare  a
fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi  di  favore,  da
stabilire dal Ministero dei lavori pubblici. 
 
  La concessione della sovvenzione e' subordinata alla condizione che
gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che  siano
ultimati entro il 31 dicembre 1935. 
 
  La sovvenzione sara' corrisposta  per  quindici  anni  a  decorrere
dalla data di effettiva entrata in  funzione  dell'impianto  dopo  il
collaudo.