Art. 228. Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti e' conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessita' per la trasformazione agraria di una o piu' provincie o con altre applicazioni agricole, e che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati. I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi di favore, da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici. La concessione della sovvenzione e' subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935. La sovvenzione sara' corrisposta per quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.