Art. 229 Per gli impianti di cui agli articoli precedenti e' accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi, e finche' dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre l'anno 1940, l'esenzione nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuitine agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione dell'energia elettrica.