(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 229)
                              Art. 229 
 
  Per gli impianti di cui  agli  articoli  precedenti  e'  accordata,
insieme con la sovvenzione di cui agli  articoli  stessi,  e  finche'
dura  la  sovvenzione,  ma  in  ogni  caso  non  oltre  l'anno  1940,
l'esenzione nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per il
reddito o parte del reddito attribuitine agli edifici e alle officine
di produzione e trasformazione dell'energia elettrica.