(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 230)
                              Art. 230. 
 
  Qualora nella  esecuzione  degli  impianti  di  cui  agli  articoli
precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non
computate nell'applicazione delle imposte sui moniti  di  guerra,  la
misura della  sovvenzione  sara'  determinata,  caso  per  caso,  dal
Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, tenendo
conto  del  contributo  indiretto  gia'  concesso  dallo  Stato   col
rinunziare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti.