(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 231)
                              Art. 231. 
 
  Le facilitazioni di cui ai precedenti  articoli  non  si  estendono
alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti,  consentite
in base agli articoli 21  del  decreto  Luogotenenziale  20  novembre
1916, n. 1661, e 36 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.