(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 232)
                              Art. 232. 
 
  E' conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli articoli  9
a 12 del R. decreto  2  ottobre  1919,  n.  1995,  per  le  linee  di
trasmissione di energia elettrica  costruite  entro  il  31  dicembre
1930.