(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 232)
Art. 232.
E' conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli articoli 9
a 12 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, per le linee di
trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre
1930.