(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 234)
                              Art. 234. 
 
  Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati: 
 
  1)  il  R.  decreto-legge  9  ottobre  1919,  n.  2161,  che   reca
disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche  e
sui serbatoi e laghi artificiali, stabilendo  altresi'  le  norme  di
giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche; 
 
  2) il R. decreto-legge 27 novembre 1919,  n.  2235,  contenente  le
norme di procedura per il funzionamento  dei  Tribunali  delle  acque
pubbliche; 
 
  3) i Regi decreti 26 dicembre 1920, n. 1818; 24 novembre  1921,  n.
1736 e 17 dicembre 1922, n.  1669,  concernenti  proroga  ai  termini
indicati agli articoli 2 e 7 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161; 
 
  4) il R. decreto 7 aprile 1921, n.  556,  che  proroga  il  termine
stabilito per delega legislativa, dall'art.  85  del  regolamento  11
agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni  ed  utilizzazioni  di  acque
pubbliche; 
 
  5) gli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge  25  febbraio  1924,  n.
456, concernente l'aumento delle entrate demaniali; 
 
  6) il R. decreto 7 febbraio 1926, n. 327, che reca disposizioni per
le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole; 
 
  7) il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1286, sul Servizio idrografico; 
 
  8) la legge 2 febbraio 1888, n. 5192, sui consorzi  delle  acque  a
scopo industriale; 
 
  9) la legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla  trasmissione  a  distanza
delle  correnti   elettriche   destinate   al   trasporto   ed   alla
distribuzione dell'energia per uso industriale; 
 
  10) il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, (prorogato
con R. decreto 20 agosto 1921, n. 1223), portante  provvedimenti  per
la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di  energia
elettrica; 
 
  11) il R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1723, che reca una  aggiunta
all'art. 8 della legge 7 giugno 1894, n. 232; 
 
  12)  il  R.  decreto  16  dicembre  1926,  n.   2373,   concernente
disposizioni relative alla autorizzazione delle linee di trasmissione
dell'energia elettrica; 
 
  13) il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, che  reca  disposizioni
concernenti l'importazione e l'esportazione di energia  elettrica,  e
la legge 21 giugno 1928, n. 1624, che convalida,  con  modificazioni,
il detto decreto; 
 
  14) gli articoli 1 a 12, 16 e 17 R.  decreto  2  ottobre  1919,  n.
1995, che reca provvedimenti  in  favore  della  produzione  e  della
utilizzazione dell'energia idroelettrica; 
 
  15)  il  R.  decreto  17  settembre  1925,  n.   1852,   che   reca
provvedimenti a favore della produzione e della  utilizzazione  della
energia idroelettrica, tranne le disposizioni contenute nell'articolo
6; 
 
  16) il R. decreto 15 aprile  1928,  n.  854,  recante  disposizioni
sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici; 
 
  17) il R. decreto 21 marzo 1929, n. 591,  recante  sovvenzioni  per
impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione; 
 
  18) il R. decreto 24 aprile 1921, n. 700, concernente  agevolazioni
per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi o laghi
artificiali; 
 
  19) le lettere f), g), h), i) dell'articolo 97 e le lettere a), b),
c) dell'articolo 98 del testo unico di leggi sulle  opere  idrauliche
approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, nonche'  le  lettere
k) del citato art. 97 e d) del citato art. 98  nella  parte  compresa
nell'art. 217 della presente legge; 
 
  20) ogni  altra  disposizione  che  sia  in  contrasto  con  quelle
stabilite nella presente legge. 
 
                Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: 
 
                 Il Ministro per i lavori pubblici: 
 
                           DI CROLLALANZA