Art. 234. Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati: 1) il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali, stabilendo altresi' le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche; 2) il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque pubbliche; 3) i Regi decreti 26 dicembre 1920, n. 1818; 24 novembre 1921, n. 1736 e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati agli articoli 2 e 7 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161; 4) il R. decreto 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine stabilito per delega legislativa, dall'art. 85 del regolamento 11 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche; 5) gli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, concernente l'aumento delle entrate demaniali; 6) il R. decreto 7 febbraio 1926, n. 327, che reca disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole; 7) il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1286, sul Servizio idrografico; 8) la legge 2 febbraio 1888, n. 5192, sui consorzi delle acque a scopo industriale; 9) la legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione dell'energia per uso industriale; 10) il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, (prorogato con R. decreto 20 agosto 1921, n. 1223), portante provvedimenti per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica; 11) il R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1723, che reca una aggiunta all'art. 8 della legge 7 giugno 1894, n. 232; 12) il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2373, concernente disposizioni relative alla autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica; 13) il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, che reca disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione di energia elettrica, e la legge 21 giugno 1928, n. 1624, che convalida, con modificazioni, il detto decreto; 14) gli articoli 1 a 12, 16 e 17 R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, che reca provvedimenti in favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica; 15) il R. decreto 17 settembre 1925, n. 1852, che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione della energia idroelettrica, tranne le disposizioni contenute nell'articolo 6; 16) il R. decreto 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici; 17) il R. decreto 21 marzo 1929, n. 591, recante sovvenzioni per impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione; 18) il R. decreto 24 aprile 1921, n. 700, concernente agevolazioni per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi o laghi artificiali; 19) le lettere f), g), h), i) dell'articolo 97 e le lettere a), b), c) dell'articolo 98 del testo unico di leggi sulle opere idrauliche approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, nonche' le lettere k) del citato art. 97 e d) del citato art. 98 nella parte compresa nell'art. 217 della presente legge; 20) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle stabilite nella presente legge. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA