(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 84)
                              Art. 84. 
                     (Apposizione dei sigilli). 
 
  Dichiarato  il  fallimento,  il  giudice   delegato   o   per   sua
delegazione,   in   caso   d'impedimento,   il    pretore,    procede
immediatamente, secondo le norme stabilite dal  codice  di  procedura
civile, all'apposizione dei sigilli, sui beni che  si  trovano  nella
sede  principale  dell'impresa  e  sugli  altri  beni  del  debitore.
All'apposizione dei sigilli nella sede principale  dell'impresa  deve
assistere, salvo legittimo impedimento, il curatore. 
  Per i beni che si trovano in altre localita'  il  giudice  delegato
richiede,  per  mezzo  del  cancelliere,  i  pretori  competenti   di
procedere all'apposizione dei sigilli. Il verbale redatto dal pretore
e' trasmesso immediatamente al giudice delegato. 
  Il giudice che procede all'apposizione dei sigilli puo' emettere  i
provvedimenti  provvisori  e  conservativi  che  ritiene   necessari,
compreso quello della vendita delle cose deteriorabili.