Art. 84. (Apposizione dei sigilli). Dichiarato il fallimento, il giudice delegato o per sua delegazione, in caso d'impedimento, il pretore, procede immediatamente, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli, sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. All'apposizione dei sigilli nella sede principale dell'impresa deve assistere, salvo legittimo impedimento, il curatore. Per i beni che si trovano in altre localita' il giudice delegato richiede, per mezzo del cancelliere, i pretori competenti di procedere all'apposizione dei sigilli. Il verbale redatto dal pretore e' trasmesso immediatamente al giudice delegato. Il giudice che procede all'apposizione dei sigilli puo' emettere i provvedimenti provvisori e conservativi che ritiene necessari, compreso quello della vendita delle cose deteriorabili.