(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 85)
                              Art. 85. 
           (Apposizione dei sigilli da parte del pretore). 
 
  Anche prima di ricevere la richiesta  prevista  dal  secondo  comma
dell'articolo precedente, il pretore che abbia  certa  notizia  della
dichiarazione  di  fallimento,  puo'  procedere  all'apposizione  dei
sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.