(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 86)
                              Art. 86. 
          (Cose non soggette all'apposizione dei sigilli). 
 
  Non sono poste sotto sigillo, oltre le cose che ne sono escluse dal
codice di procedura civile. 
  1) le cose che servono all'esercizio  dell'impresa,  se  questo,  a
giudizio del giudice, non puo' essere immediatamente interrotto; 
  2) le scritture contabili; 
  3) le cambiali e gli altri titoli scaduti o di imminente  scadenza,
che devono essere consegnati al curatore per la riscossione; 
  4) il danaro contante, da consegnarsi ugualmente  al  curatore,  il
quale provvede a depositarlo a norma dell'art. 34. 
  Di tutti questi oggetti si fa la descrizione nel processo verbale. 
  Le scritture contabili, dopo essere state vidimate dal giudice  che
procede, devono essere depositate nella  cancelleria  del  tribunale.
Tuttavia  il  giudice  delegato  puo'  autorizzare  il   curatore   a
trattenerle  temporaneamente  con  l'obbligo  di  esibirle  ad   ogni
legittima richiesta.