(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 87)
                              Art. 87. 
                (Rimozione dei sigilli e inventario). 
 
  Il curatore deve chiedere  nel  piu'  breve  termine  possibile  al
giudice  l'autorizzazione  a  rimuovere   i   sigilli   ed   a   fare
l'inventario. A  tali  operazioni  egli  procede,  secondo  le  norme
stabilite dal codice di procedura  civile,  presenti  o  avvisati  il
fallito e il comitato dei creditori, se esiste, con l'assistenza  del
cancelliere del tribunale o della pretura,  che  ne  redige  processo
verbale. Possono intervenire i creditori. 
  Il giudice delegato puo' prescrivere speciali norme e  cautele  per
l'inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore. 
  Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o,  se
si tratta di societa',  gli  amministratori  a  dichiarare  se  hanno
notizia che esistano altre attivita' da comprendere  nell'inventario,
avvertendoli delle pene stabilite dall'art. 220 in caso  di  falsa  o
omessa dichiarazione. 
  L'inventario e' redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti
gli intervenuti. Uno degli originali  deve  essere  depositato  nella
cancelleria del tribunale.