Art. 89.
(Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e
bilancio).
Il curatore, con la scorta delle scritture contabili del fallito e
delle altre notizie che puo' raccogliere, deve compilare l'elenco dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di
prelazione, nonche' l'elenco di tutti coloro che vantano diritti
reali mobiliari su cose in possesso del fallito, con l'indicazione
dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.
Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo
esercizio, se non e' stato presentato dal fallito nel termine
stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali
aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma
dell'art. 14.