(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 89)
                              Art. 89. 
(Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti  reali  mobiliari  e
                             bilancio). 
 
  Il curatore, con la scorta delle scritture contabili del fallito  e
delle altre notizie che puo' raccogliere, deve compilare l'elenco dei
creditori, con l'indicazione dei  rispettivi  crediti  e  diritti  di
prelazione, nonche' l'elenco di  tutti  coloro  che  vantano  diritti
reali mobiliari su cose in possesso del  fallito,  con  l'indicazione
dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. 
  Il  curatore  deve  inoltre  redigere   il   bilancio   dell'ultimo
esercizio, se  non  e'  stato  presentato  dal  fallito  nel  termine
stabilito, ed apportare  le  rettifiche  necessarie  e  le  eventuali
aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati  dal  fallito  a  norma
dell'art. 14.