(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 90)
                              Art. 90. 
                      (Esercizio provvisorio). 
 
  Dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale puo'  disporre  la
continuazione temporanea  dell'esercizio  dell'impresa  del  fallito,
quando dall'interruzione improvvisa puo' derivare un  danno  grave  e
irreparabile. 
  Dopo il decreto previsto dall'art. 97, il  comitato  dei  creditori
deve pronunciarsi sull'opportunita' di continuare o di riprendere  in
tutto o in parte l'esercizio della impresa del  fallito,  indicandone
le condizioni. La continuazione o la ripresa puo' esser disposta  dal
tribunale solo  se  il  comitato  dei  creditori  si  e'  pronunciato
favorevolmente. 
  Se  e'  disposto  l'esercizio  provvisorio  a   norma   del   comma
precedente, il  comitato  dei  creditori  e'  convocato  dal  giudice
delegato almeno ogni due  mesi  per  essere  informato  dal  curatore
sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunita' di
continuare l'esercizio. Il  tribunale  puo'  ordinare  la  cessazione
dell'esercizio  provvisorio  se  il  comitato  dei  creditori  ne  fa
richiesta, ovvero se in qualsiasi momento ne ravvisa l'opportunita'. 
  Il tribunale provvede  in  ogni  caso  con  decreto  in  camera  di
consiglio non soggetto a reclamo, sentito il curatore.