(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 91)
                              Art. 91. 
              (Anticipazioni delle spese dall'erario). 
 
  Se fra i beni compresi nel fallimento non vi e'  danaro  occorrente
alle spese giudiziali per  gli  atti  richiesti  dalla  legge,  dalla
sentenza dichiarativa di fallimento alla  chiusura  della  procedura,
l'erario anticipa tali spese. 
  L'anticipazione delle spese si esegue quanto alle tasse di bollo  e
alle imposte di registro mediante prenotazione a debito in  forza  di
decreto del giudice delegato per ogni singolo atto della procedura, e
quanto alle altre spese mediante pagamento eseguito direttamente  dai
ricevitori del registro agli aventi diritto indicati nel decreto  del
giudice delegato. 
  Le spese anticipate dall'erario per le procedure fallimentari  sono
annotate in un registro apposito, che e' tenuto dal cancelliere. 
  Il cancelliere provvede al recupero delle spese anticipate mediante
prelevazione dalle somme  ricavate  dalla  liquidazione  dell'attivo,
anche prima della chiusura della  procedura  fallimentare  appena  vi
siano disponibilita' liquide.