(Codice della navigazione-art. 115)
                              Art. 115. 
                  (Categorie della gente di mare). 
 
  La gente di mare si divide in tre categorie: 
  1° personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai  servizi
di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; 
  2° personale addetto ai servizi complementari di bordo; 
  3° personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.