Art. 116.
(Personale addetto ai servizi portuali).
Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i piloti;
2) i lavoratori portuali;
3) i palombari in servizio locale;
4) gli ormeggiatori;
5) i barcaioli.
Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche
ed alle esigenze del traffico, puo' determinare altre categorie di
personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra,
l'impiego.