(Codice della navigazione-art. 116)
                              Art. 116. 
              (Personale addetto ai servizi portuali). 
 
  Il personale addetto ai servizi dei porti comprende: 
  1) i piloti; 
  2) i lavoratori portuali; 
  3) i palombari in servizio locale; 
  4) gli ormeggiatori; 
  5) i barcaioli. 
 
  Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche
ed alle esigenze del traffico, puo' determinare  altre  categorie  di
personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra,
l'impiego.