(Codice della navigazione-art. 119)
                              Art. 119. 
    (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri). 
 
  Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare
i  cittadini  italiani  o  comunitari  di  eta'  non   inferiore   ai
quattordici anni e  non  superiore  ai  venticinque,  che  abbiano  i
requisiti per ciascuna categoria stabiliti  dal  regolamento.  Per  i
medici l'eta' non deve superare i trentacinque anni. 
 
  I minori di anni quattordici anni, ma non minori dei dieci, possono
essere iscritti  quando  siano  allievi  di  istituti  di  educazione
marinara. 
 
  Il  ministro  per  le  comunicazioni  puo'  consentire  che   nelle
matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli; puo'  altresi'
consentire  l'immatricolazione  di  persone  di  eta'  superiore   ai
venticinque anni, quando speciali esigenze lo richiedano. 
 
  Il  ministro  per  le  comunicazioni,  sentite  le   organizzazioni
sindacali competenti, puo' disporre, quando le condizioni del  lavoro
marittimo lo richiedano, la  sospensione  temporanea  dell'iscrizione
nelle matricole della gente di mare. 
 
  Per l'iscrizione di minori degli anni  diciotto  e'  necessario  il
consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela. 
 
  I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto  ai
servizi portuali e  del  personale  tecnico  delle  costruzioni  sono
stabiliti dal regolamento, o, nel caso  indicato  dal  secondo  comma
dell'art. 116, dal ministro per le comunicazioni.