Art. 119.
(Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri).
Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare
i cittadini italiani o comunitari di eta' non inferiore ai
quattordici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i
requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i
medici l'eta' non deve superare i trentacinque anni.
I minori di anni quattordici anni, ma non minori dei dieci, possono
essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione
marinara.
Il ministro per le comunicazioni puo' consentire che nelle
matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli; puo' altresi'
consentire l'immatricolazione di persone di eta' superiore ai
venticinque anni, quando speciali esigenze lo richiedano.
Il ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni
sindacali competenti, puo' disporre, quando le condizioni del lavoro
marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell'iscrizione
nelle matricole della gente di mare.
Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il
consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela.
I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai
servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono
stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma
dell'art. 116, dal ministro per le comunicazioni.