(Codice della navigazione-art. 120)
                              Art. 120. 
           (Cancellazione dalle matricole e dai registri). 
 
  Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole  della  gente  di
mare, oltre che nei casi  previsti  dagli  articoli  1251,  1253,  si
procede per i seguenti motivi: 
  a) morte dell'iscritto; 
  b) dichiarazione dell'iscritto  di  voler  abbandonare  l'attivita'
marittima; 
  c) perdita della cittadinanza italiana; 
  d)  perdita  permanente  dell'idoneita'  fisica  alla  navigazione,
accertata a termini delle leggi speciali; 
  e) condanna, con sentenza passata  in  giudicato,  per  alcuno  dei
reati che a norma  del  regolamento  impediscono  l'iscrizione  nelle
matricole; 
  f) cessazione dall'esercizio della navigazione. 
 
  La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si  effettua,  per
gli iscritti che siano in possesso dei titoli  professionali  di  cui
all'articolo 123, dopo dieci anni consecutivi di  interruzione  della
navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi. 
 
  La cancellazione degli iscritti nei registri del personale  addetto
ai servizi portuali e del  personale  tecnico  delle  costruzioni  e'
disciplinata dal regolamento.