Art. 120.
(Cancellazione dalle matricole e dai registri).
Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di
mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253, si
procede per i seguenti motivi:
a) morte dell'iscritto;
b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attivita'
marittima;
c) perdita della cittadinanza italiana;
d) perdita permanente dell'idoneita' fisica alla navigazione,
accertata a termini delle leggi speciali;
e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei
reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle
matricole;
f) cessazione dall'esercizio della navigazione.
La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per
gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui
all'articolo 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della
navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.
La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto
ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e'
disciplinata dal regolamento.