(Codice della navigazione-art. 121)
                              Art. 121. 
           (Reiscrizione nelle matricole e nei registri). 
 
  Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle
matricole  stesse  a  norma  delle  lettere  c  ed  e   dell'articolo
precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause
che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato  il
limite di eta' stabilito nell'articolo 119. Gli iscritti cancellati a
norma delle lettere b ed f possono chiedere la reiscrizione, anche se
abbiano superato il limite di eta', entro un periodo  di  tempo,  dal
giorno  della  cancellazione,  pari   al   periodo   di   navigazione
effettivamente compiuta. 
 
  La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai
servizi  portuali  e  del  personale  tecnico  delle  costruzioni  e'
disciplinata dal regolamento.