Art. 121.
(Reiscrizione nelle matricole e nei registri).
Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle
matricole stesse a norma delle lettere c ed e dell'articolo
precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause
che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il
limite di eta' stabilito nell'articolo 119. Gli iscritti cancellati a
norma delle lettere b ed f possono chiedere la reiscrizione, anche se
abbiano superato il limite di eta', entro un periodo di tempo, dal
giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione
effettivamente compiuta.
La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai
servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e'
disciplinata dal regolamento.