Art. 122.
(Documenti di lavoro del personale marittimo).
La gente di mare e' munita di un libretto di navigazione. Il
personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle
costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di
ricognizione e di un certificato d'iscrizione.
Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti
dal regolamento.