(Codice della navigazione-art. 122)
                              Art. 122. 
           (Documenti di lavoro del personale marittimo). 
 
  La gente di mare e'  munita  di  un  libretto  di  navigazione.  Il
personale addetto ai servizi portuali e il  personale  tecnico  delle
costruzioni navali sono muniti  rispettivamente  di  un  libretto  di
ricognizione e di un certificato d'iscrizione. 
 
  Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro  sono  stabiliti
dal regolamento.