Art. 123.
(Titoli professionali del personale marittimo).
Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:
a) capitano superiore di lungo corso;
b) capitano di lungo corso;
c) aspirante capitano di lungo corso;
d) allievo capitano di lungo corso;
e) padrone marittimo;
f) marinaio autorizzato;
g) capo barca;
h) conduttore.
Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
a) capitano superiore di macchina;
b) capitano di macchina;
c) aspirante capitano di macchina;
d) allievo capitano di macchina;
e) meccanico navale;
f) fuochista autorizzato;
g) motorista abilitato;
h) marinaio motorista.
Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:
a) medico di bordo;
b) marconista.
I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti
dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono
stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal
regolamento, e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e
regolamenti speciali.
Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio
della professione marittima e prescrive altresi' i requisiti per la
specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti
all'esercizio della pesca.
I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto
ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni
navali sono stabiliti dal regolamento.