(Codice della navigazione-art. 123)
                              Art. 123. 
           (Titoli professionali del personale marittimo). 
 
  Per i servizi di coperta i titoli professionali sono: 
  a) capitano superiore di lungo corso; 
  b) capitano di lungo corso; 
  c) aspirante capitano di lungo corso; 
  d) allievo capitano di lungo corso; 
  e) padrone marittimo; 
  f) marinaio autorizzato; 
  g) capo barca; 
  h) conduttore. 
 
  Per i servizi di macchina i titoli professionali sono: 
  a) capitano superiore di macchina; 
  b) capitano di macchina; 
  c) aspirante capitano di macchina; 
  d) allievo capitano di macchina; 
  e) meccanico navale; 
  f) fuochista autorizzato; 
  g) motorista abilitato; 
  h) marinaio motorista. 
 
  Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono: 
  a) medico di bordo; 
  b) marconista. 
 
  I  requisiti  per  il  conseguimento  dei   titoli   e   i   limiti
dell'abilitazione  professionale  propria  a  ciascun   titolo   sono
stabiliti  per  i  titoli  di  cui  al  primo  e  secondo  comma  dal
regolamento, e per i  titoli  di  cui  al  terzo  comma  da  leggi  e
regolamenti speciali. 
 
  Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio
della professione marittima e prescrive altresi' i requisiti  per  la
specializzazione  del  personale  di  coperta  nei  servizi  inerenti
all'esercizio della pesca. 
 
  I limiti delle abilitazioni professionali per il personale  addetto
ai servizi portuali e per  il  personale  tecnico  delle  costruzioni
navali sono stabiliti dal regolamento.