Art. 124.
(Rilascio dei documenti di abilitazione).
Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi
indicati alle lettere a e b del primo e del secondo comma
dell'articolo precedente e' di competenza del direttore marittimo.
Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli
professionali e' di competenza del capo del compartimento e dei capi
degli altri uffici indicati dal regolamento.