(Codice della navigazione-art. 124)
                              Art. 124. 
              (Rilascio dei documenti di abilitazione). 
 
  Il rilascio delle patenti  per  i  titoli  professionali  marittimi
indicati  alle  lettere  a  e  b  del  primo  e  del  secondo   comma
dell'articolo precedente e' di competenza del direttore marittimo. 
 
  Il rilascio dei documenti di  abilitazione  per  gli  altri  titoli
professionali e' di competenza del capo del compartimento e dei  capi
degli altri uffici indicati dal regolamento.