(Codice della navigazione-art. 125)
                              Art. 125. 
                 (Collocamento della gente di mare). 
 
  Al collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare,
destinati a far parte degli equipaggi delle navi,  si  provvede,  nel
territorio del Regno, esclusivamente  ad  opera  di  appositi  uffici
istituiti secondo norme stabilite con legge.