Art. 126.
(Divieto di mediazione).
E' vietata la mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli
iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte
degli equipaggi delle navi.
Qualsiasi compenso corrisposto per un'attivita' svolta in contrasto
con la disposizione del comma precedente puo' essere ripetuto.