(Codice della navigazione-art. 126)
                              Art. 126. 
                      (Divieto di mediazione). 
 
  E' vietata la mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli
iscritti nelle matricole della gente di mare destinati  a  far  parte
degli equipaggi delle navi. 
 
  Qualsiasi compenso corrisposto per un'attivita' svolta in contrasto
con la disposizione del comma precedente puo' essere ripetuto.