(Codice della navigazione-art. 127)
                              Art. 127. 
                      (Assunzione all'estero). 
 
  All'assunzione  di  personale  per   la   formazione   o   per   il
completamento  degli  equipaggi  delle  navi   nazionali   all'estero
sovraintende l'autorita' consolare.