(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 138)
                              Art. 138. 
                        (Atto di concessione) 

 
  L'atto di  concessione  relativo  al  servizio  di  rimorchio  deve
indicare il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da  adibire
al servizio, i  limiti  entro  i  quali  ciascun  rimorchiatore  puo'
esercitare il servizio  e  il  massimo  tonnellaggio  delle  navi  da
rimorchiare, nonche' le altre condizioni del servizio.