(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 139)
                              Art. 139. 
                              (Canone) 

 
  Il concessionario e' tenuto a corrispondere un canone annuo,  nella
misura stabilita dal capo del compartimento nell'atto di concessione. 
  Il canone puo'  essere  ridotto  o  escluso  totalmente  quando  il
concessionario  assume  l'obbligo  di  apprestare  particolari  mezzi
tecnici e di compiere particolari  prestazioni,  ritenuti  utili  dal
capo del compartimento per la sicurezza e il servizio del porto.