(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 83)
                              Art. 83. 
               (Art. 25 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  Sempreche' non abbia avuto  applicazione  la  disposizione  del  1°
comma dell'art.  82,  il  datore  di  lavoro,  nei  casi  di  tardivo
pagamento dei contributi, e' tenuto al contemporaneo pagamento  degli
interessi di mora, nella misura stabilita per l'interesse  legale  in
materia civile. 
  Tali  interessi  decorrono,  indipendentemente  da   ogni   domanda
giudiziale, dal giorno successivo a quello della scadenza del termine
previsto nel presente testo unico per la presentazione della denuncia
all'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
  Gli interessi di mora non sono dovuti quando sui contributi vengano
percepiti i diritti preveduti,  per  tardivo  pagamento  dalla  legge
relativa alla riscossione delle imposte dirette.