(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 84)
                              Art. 84. 
               (Art. 27 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  Contro i morosi al pagamento dei  contributi  l'Istituto  nazionale
della previdenza  sociale  puo'  emettere  ingiunzione  di  pagamento
comprensiva della quota dovuta,  degli  interessi  di  mora  e  delle
eventuali spese. 
  L'ingiunzione sara' resa esecutiva dal pretore del capoluogo  della
provincia ove e' la sede dell'azienda, osservate per il  procedimento
le norme stabilite dal regio decreto 14  aprile  1910,  n.  639,  che
approva il testo unica delle disposizioni relative alla,  riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato. 
  L'ingiunzione costituisce  titolo  valido  per  l'iscrizione  della
ipoteca sugli immobili del datore di lavoro moroso, dopo la  scadenza
del termine per l'opposizione.