(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 86)
                              Art. 86. 
              (Art. 25 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). 

 
  Nelle contravvenzioni al presente testo unico,  il  contravventore,
prima dell'apertura, del dibattimento del giudizio  di  primo  grado,
puo' presentare domanda di  oblazione  all'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale, il quale, previo parere del Comitato speciale per
gli assegni familiari, determina la somma da pagarsi entro i  limiti,
minimo e massimo, dell'ammenda stabilita. 
  Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non  pagati,
l'Istituto puo' anche, previo parere del Comitato  predetto,  ridurre
la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma dell'art. 82.