(Trattato-art. 46)
                               Art. 46 
 
  1. Qualsiasi progetto di Impresa comune, emanate dalla Commissione,
da uno Stato membro o dovuto a qualsiasi altra iniziativa, e' oggetto
di un'indagine da parte della Commissione. 
  A tal fine, la Commissione domanda il  parere  degli  Stati  membri
come di qualsiasi organismo pubblico  o  privato  che  essa  giudichi
idoneo ad illuminarla in proposito. 
  2. La Commissione trasmette al Consiglio,  accompagnandolo  con  il
suo parere motivato, ogni progetto di Impresa comune. 
  Qualora  la  Commissione  formuli  parere   favorevole   circa   la
necessita' dell'Impresa comune in causa, sottopone al Consiglio delle
proposte concernenti: 
    a) la localita' d'impianto, 
    b) lo statuto, 
    c) il volume e il ritmo del finanziamento, 
    d) la partecipazione eventuale della Comunita'  al  finanziamento
dell'Impresa comune, 
    e) la  partecipazione  eventuale  di  uno  Stato  terzo,  di  una
organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al
finanziamento o alla gestione dell'Impresa comune, 
    f)  l'attribuzione  totale  o  parziale  dei  vantaggi  enumerati
nell'allegato III del presente Trattato. 
  La Commissione allega una relazione particolareggiata  sull'insieme
del progetto.