(Trattato-art. 48)
                               Art. 48 
 
  Il  Consiglio,  deliberando  all'unanimita'   su   proposta   della
Commissione, puo' ammettere interamente o parzialmente  ogni  Impresa
comune al beneficio dei  vantaggi  enumerati  nell'allegato  III  del
presente Trattato del quale gli Stati membri sono tenuti a  garantire
l'applicazione, ciascuno per la parte che lo riguarda. 
  Il  Consiglio  puo',  secondo  la  stessa  procedura,  fissare   le
condizioni alle quali e' subordinata l'attribuzione di tali vantaggi.