Art. 48 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' ammettere interamente o parzialmente ogni Impresa comune al beneficio dei vantaggi enumerati nell'allegato III del presente Trattato del quale gli Stati membri sono tenuti a garantire l'applicazione, ciascuno per la parte che lo riguarda. Il Consiglio puo', secondo la stessa procedura, fissare le condizioni alle quali e' subordinata l'attribuzione di tali vantaggi.