(Trattato-art. 49)
                               Art. 49 
 
  La costituzione di una Impresa comune risulta dalla  decisione  del
Consiglio. 
  Ogni Impresa comune ha personalita' giuridica. 
  In ciascuno degli Stati membri essa gode della piu' ampia capacita'
giuridica riconosciuta alle  persone  giuridiche  dalle  legislazioni
nazionali rispettive; essa puo' in particolare acquistare ed alienare
beni mobili e immobili e stare in giudizio. 
  Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato  o  del  proprio
statuto, ogni Impresa comune e' soggetta alle norme applicabili  alle
imprese industriali o commerciali; gli statuti possono richiamarsi in
via sussidiaria alle legislazioni nazionali degli Stati membri. 
  Fatte salve le competenze attribuite alla  Corte  di  giustizia  in
virtu' del presente Trattato, le controversie interessanti le Imprese
comuni sono decise dalle competenti giurisdizioni nazionali.