Art. 49 La costituzione di una Impresa comune risulta dalla decisione del Consiglio. Ogni Impresa comune ha personalita' giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa gode della piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali rispettive; essa puo' in particolare acquistare ed alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato o del proprio statuto, ogni Impresa comune e' soggetta alle norme applicabili alle imprese industriali o commerciali; gli statuti possono richiamarsi in via sussidiaria alle legislazioni nazionali degli Stati membri. Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia in virtu' del presente Trattato, le controversie interessanti le Imprese comuni sono decise dalle competenti giurisdizioni nazionali.