(Trattato-art. 50)
                               Art. 50 
 
  Gli statuti delle Imprese  comuni  sono,  ove  occorra,  modificati
conformemente  alle  disposizioni  particolari   da   essi   all'uopo
previste. 
  Tuttavia, tali modificazioni non possono entrare in vigore che dopo
approvazione del Consiglio, che delibera secondo le modalita' di  cui
all'art. 47 su proposta della Commissione.