(Allegato - art. 76)
                              Art. 76. 
        (Certificato per carrelli o per macchine operatrici) 
 
  I carrelli,  nonche'  le  macchine  operatrici,  escluse  quelle  a
vapore,  per  circolare  su  strada  debbono  essere  muniti  di   un
certificato rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione  civile
contenenti i dati di identificazione e costruttivi e le  prescrizioni
alle quali la circolazione del veicolo e' subordinata. 
  Il certificato e' rilasciato a seguito di  visita  e  prova  ed  e'
soggetto alle disposizioni dell'art. 65, in quanto applicabili. 
  Quando  l'uso  dei  dispositivi  di  segnalazione   visiva   e   di
illuminazione e' prescritto a termini dell'art.  110,  detti  veicoli
debbono essere muniti  dei  dispositivi  indicati  nell'art.  71.  Le
macchine  operatrici  sgombraneve  devono   essere   munite   di   un
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce  lampeggiante
gialla. 
  Chiunque circola su strada con  un  carrello  o  con  una  macchina
operatrice senza aver ottenuto il certificato, ovvero  non  ottempera
alle prescrizioni in esso contenute, e' punito con  l'ammenda  da  L.
5.000 a lire 20.000. 
  Chiunque  circola  su  strada  con  un  carrello  od  una  macchina
operatrice nel quale alcuno dei dispositivi di segnalazione visiva  o
di illuminazione, nei casi in cui l'uso dei medesimi  e'  prescritto,
sia mancante o non conforme alle  disposizioni  stabilite  dal  comma
terzo  del  presente  articolo  in  relazione  all'art.  71   e   dal
regolamento e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  cinquemila  a  lire
ventimila.