(Testo Unico circolazione stradale-art. 76)
                               Art. 76.
         (Certificato per carrelli o per macchine operatrici)

    I  carrelli,  nonche'  le  macchine  operatrici, per circolare su
  strada,  debbono  essere  muniti di un certificato rilasciato da un
  Ispettorato  della  motorizzazione  civile  contenente  i  dati  di
  identificazione  e  costruttivi  e  le  prescrizioni  alle quali la
  circolazione del veicolo e' subordinata.
    Il  certificato  e'  rilasciato a seguito di visita e prova ed e'
  soggetto alle disposizioni dell'art. 65, in quanto applicabili.
    Quando   l'uso  dei  dispositivi  di  segnalazione  visiva  e  di
  illuminazione  e' prescritto a termini dell'art. 110, detti veicoli
  debbono  essere  muniti  dei  dispositivi indicati nell'art. 71. Le
  macchine   operatrici   sgombraneve  devono  essere  munite  di  un
  dispositivo   supplementare   di   segnalazione   visiva   a   luce
  lampeggiante gialla.
    Chiunque  circola  su  strada  con un carrello o con una macchina
  operatrice senza aver ottenuto il certificato, ovvero non ottempera
  alle  prescrizioni  in  esso  contenute, e' punito con l'ammenda da
  lire cinquemila a lire ventimila.
    Chiunque  circola  su  strada  con  un  carrello  od una macchina
  operatrice  nel quale alcuno dei dispositivi di segnalazione visiva
  o  di  illuminazione,  nei  casi  in  cui  l'uso  dei  medesimi  e'
  prescritto, sia mancante o non conforme alle disposizioni stabilite
  dal  comma terzo del presente articolo, in relazione all'art. 71, e
  dal  regolamento, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire
  ventimila.