(Allegato- art. 56)
                              Art. 56. 
 
  L'ufficiale giudiziario puo'  chiedere  al  Ministero  di  prendere
visione  dell'indice  del  fascicolo   e   puo'   altresi'   chiedere
l'eliminazione dallo stesso fascicolo o l'inserzione in esso di  atti
o documenti, ovvero la iscrizione o la cancellazione  di  annotazioni
nello stato matricolare. Sull'istanza provvede il Direttore  generale
della organizzazione giudiziaria con decreto che deve essere motivato
nel caso in cui l'istanza stessa venga respinta. 
  L'ufficiale giudiziario puo' ottenere che gli siano  rilasciati,  a
sue spese, estratti dello stato matricolare o copie  degli  atti  cui
abbia diritto. I criteri  per  la  determinazione  delle  spese  sono
stabiliti annualmente dal Consiglio di  amministrazione  in  base  al
costo del servizio. 
  L'importo  e'  corrisposto  dall'ufficiale   giudiziario   mediante
applicazione sulla domanda di marche da bollo da  annullarsi  a  cura
dell'ufficio che rilascia il documento.