(Allegato- art. 58)
                              Art. 58. 
 
  Il  rapporto  informativo  ed  il  giudizio  complessivo,  previsti
dall'articolo precedente, debbono essere contenuti in unico stampato,
conforme al modello ministeriale. Detto stampato si  compone  di  tre
parti:  nella  prima  devono  essere  indicati  il  cognome  e   nome
dell'ufficiale giudiziario e l'ufficio cui e' addetto; nella  seconda
dev'essere compilato il rapporto informativo; 
  nella terza deve esprimersi il giudizio complessivo motivato. 
  Tale  giudizio,  trascritto  su  apposito  modulo,  e'   comunicato
all'ufficiale giudiziario che vi appone la data di comunicazione e la
firma; l'interessato puo' chiedere per iscritto al capo  dell'ufficio
di prendere visione del rapporto informativo. 
  Entro trenta giorni dalla  comunicazione  l'ufficiale  giudiziario,
puo' ricorrere contro il giudizio  complessivo  alla  Commissione  di
vigilanza e di disciplina, con facolta' di inoltrare  il  ricorso  in
piego chiuso. 
  La Commissione, sentito l'ufficiale giudiziario e richiesti, ove lo
creda,  opportuni  chiarimenti  al  capo  dell'ufficio,  formula   il
giudizio con provvedimento definitivo. 
  Il rapporto informativo con il giudizio complessivo viene  inserito
nel fascicolo personale.