Art. 58. Il rapporto informativo ed il giudizio complessivo, previsti dall'articolo precedente, debbono essere contenuti in unico stampato, conforme al modello ministeriale. Detto stampato si compone di tre parti: nella prima devono essere indicati il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario e l'ufficio cui e' addetto; nella seconda dev'essere compilato il rapporto informativo; nella terza deve esprimersi il giudizio complessivo motivato. Tale giudizio, trascritto su apposito modulo, e' comunicato all'ufficiale giudiziario che vi appone la data di comunicazione e la firma; l'interessato puo' chiedere per iscritto al capo dell'ufficio di prendere visione del rapporto informativo. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'ufficiale giudiziario, puo' ricorrere contro il giudizio complessivo alla Commissione di vigilanza e di disciplina, con facolta' di inoltrare il ricorso in piego chiuso. La Commissione, sentito l'ufficiale giudiziario e richiesti, ove lo creda, opportuni chiarimenti al capo dell'ufficio, formula il giudizio con provvedimento definitivo. Il rapporto informativo con il giudizio complessivo viene inserito nel fascicolo personale.