(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 56)
                              Art. 56. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 1°,  e  Legge  23  marzo
                  1956, n. 136, art. 31, comma 1°) 

 
  Il voto di lista, si esprime tracciando sulla scheda, con la matita
copiativa,  un  segno  sul  contrassegno  corrispondente  alla  lista
prescelta o nel rettangolo che lo contiene.