Art. 56. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 1°, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 1°) Il voto di lista, si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.