(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 57)
                              Art. 57. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 
  10°, 11° e 12°, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 2°, 
               3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°) 

 
  L'elettore  puo'  manifestare  la  preferenza,  esclusivamente  per
candidati della lista da lui votata. 
  Ogni elettore puo' esprimere preferenze per un numero di  candidati
non superiore a 4 per i COmuni in cui il numero  dei  consiglieri  da
eleggere e' fino a 60, non superiore a 5  per  i  Comuni  in  cui  il
numero dei consiglieri da eleggere e' di 80. 
  Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa,
nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della  lista
votata, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati  preferiti,
compresi nella lista medesima. In caso di identita'  di  cognome  tra
candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e  se  occorre,
il  numero  d'ordine  con  il  quale  il   candidato   preferito   e'
contrassegnato nella lista, Qualora il candidato abbia  due  cognomi,
l'elettore, nel dare la  preferenza,  puo'  scriverne  uno  solo.  La
indicazione  deve  contenere  entrambi  i  cognomi,  quando  vi   sia
possibilita' di confusione fra piu' candidati. 
  Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente  in
uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno  votato,
che si riferiscano a candidati della lista votata. 
  Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato
con la chiarezza necessaria a distinguerlo da  ogni  altro  candidato
della stessa lista. 
  Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in  una  lista
diversa da quella votata. 
  Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di  lista,  ma  ha
scritto una o piu' preferenze  per  candidati  compresi  tutti  nella
medesima lista, si intende che  abbia  votato  la  lista  alla  quale
appartengono i preferiti. 
  Se l'elettore ha segnato piu' di un contrassegno di  lista,  ma  ha
scritto una o piu'  preferenze  per  candidati  appartenenti  ad  una
soltanto di tali liste, il voto verra'  attribuito  alla  lista,  cui
appartengono i candidati indicati. 
  Le preferenze espresse In eccedenza  al  numero  stabilito  per  il
Comune sono nulle.