(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 59)
                              Art. 59. 
               (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 29) 

 
  Appena  compiute  le  operazioni  previste  dall'artitolo  53,   il
presidente da' inizio alle operazioni di scrutinio. 
  Tali operazioni  devono  svolgersi  senza  interruzione  ed  essere
ultimate entro le ore 14 del martedi'.