(Regolamento-art. 84)
 
                              Art. 84. 
 
  Sulla base degli elementi raccolti in  conformita'  degli  articoli
precedenti, e colla scorta  dei  verbali  di  presa  di  possesso,  i
Direttori formeranno le tabelle dei beni da porsi in vendita. 
 
  Si fara' una tabella per ciascun lotto; ma quando piu' lotti  siano
parte d'una stessa tenuta, saranno compresi in una sola tabella.