Art. 84. Sulla base degli elementi raccolti in conformita' degli articoli precedenti, e colla scorta dei verbali di presa di possesso, i Direttori formeranno le tabelle dei beni da porsi in vendita. Si fara' una tabella per ciascun lotto; ma quando piu' lotti siano parte d'una stessa tenuta, saranno compresi in una sola tabella.